VALIDITA’ CONCESSIONI DI AMPLIAMENTO AREE PUBBLICHE CAUSA COVID- 19
I provvedimenti relativi alle aree concesse quali ampliamenti per causa dello stato di emergenza COVID-19 conservano la loro validità, in virtù delle disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 144/2022, fino al 30 settembre 2022, salvo che l’impresa interessata presenti apposita disdetta.
L’ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito ai seguenti recapiti: 0716629423 o mail s.olivi@leterredellamarcasenone.it.
LE RICHIESTE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO IN SCADENZA DEBBONO ESSERE PRESENTATE ACCEDENDO AL SEGUENTE LINK: Domanda di Occupazione del suolo pubblico con dehors, chioschi, fioriere o altro
OCCUPAZIONE RICORRENTE
Presentando un’unica istanza e indicando per ciascun anno le date di inizio e di fine occupazione, l’ufficio procederà a rilasciare un’unica concessione per i periodi richiesti, con validità pluriennale, per un massimo di 5 anni.
Nel corso della validità della concessione verranno richiesti i pagamenti annuali, secondo le modalità previste dal regolamento.
Solo nel caso in cui il concessionario intenda modificare la durata dell’occupazione dovrà provvedere a inoltrare una nuova istanza, ai fini del rilascio di nuova concessione.
Per la presentazione dell’istanza accedere al seguente link: Domanda di Occupazione del suolo pubblico con dehors, chioschi, fioriere o altro
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Sono prorogate, in virtù delle disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 144/2022, sempre fino al 31 dicembre 2022, le procedure semplificate per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse. Il regime semplificato prevede la presentazione delle domande senza l’applicazione dell’imposta di bollo.
Fino al 31 dicembre 2022, il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e altri spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, da parte di pubblici esercizi potrà continuare ad essere effettuato senza dover richiedere le autorizzazioni prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell’edilizia.
Resta confermato il pagamento del canone unico patrimoniale (ex Tosap e Cosap).