Per consultare i contatti dell'Ufficio vai alla seguente link: CONTATTI.
Dott.Paolo Mirtitelefono: +39 071/6629253email: suap@leterredellamarcasenone.it
Termine conclusione procedimento 30 g conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenzo, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente con le medesime modalità dell'art 5-comma 4 - del D:P.R 160/2010, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
Qualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 ter - della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente Dott.ssa Imelde Spaccialbelli.Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo info@leterredellamarcasenone.it firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.
Le istanze sono individuati dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è vietato, salvo che l'operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte dell'autorità competente. Il nulla osta in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.L'autorità competente stabilisce, nel regolamento o annualmente con apposito provvedimento, le modalità, le condizioni e i limiti per l'accesso alle aree.L'esercizio dell'attività è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e in questo regolamento.A coloro che esercitano l'attività su aree pubbliche in area demaniale marittima senza il prescritto nullaosta si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.
I cookie permettono il funzionamento di alcuni servizi di questo sito. Utilizzando questi servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per saperne di più Ok