AVVISO

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Settore di appartenenza AMBIENTE Tipo di attività AMBIENTE E IGIENE PUBBLICA Oggetto della domanda Via
  • Servizio
    • Sportello delle Imprese
  • Responsabile del Procedimento
  • Organo competente all'adozione dell'eventuale provvedimento finale
    • Dott. Poalo Mirti
      telefono: +39 071/6629253

      email: suap@leterredellamarcasenone.it

  • Procedimento Automatizzato (attività soggetta a SCIA)
    • La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 19 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivatà e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
      In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione, delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L. 241/90, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.

  • Strumenti di Tutela Amministrativa o Giuristizionale
    • Qualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente.

      Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo info@leterredellamarcasenone.it firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.

  • Disciplina Sanzionatoria
    • Chiunque esercita l’attività di commercio in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti morali e professionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.

  • Modalità di consultazione dei procedimenti in corso
    • Le SCIA/COMUNICAZIONI sono individuate dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.

  • Descrizione
    • Procedimenti di VIA e AIA
      (Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)
      Art. 5

        1.  Se l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'AIA e l'autorità competente alla VIA e quella competente all'AIA coincidono, il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA. In tale caso:
      a) il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall'articolo 29 ter, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni regionali attuative;
      b) le spese istruttorie sono versate in un'unica soluzione. L'importo dovuto è individuato sommando la quota di cui all'articolo 7, comma 2, a quella calcolata ai sensi della normativa statale vigente e delle disposizioni regionali attuative;
      c) la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette;
      d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;
      e) se l'istruttoria del procedimento di VIA si conclude con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del d.lgs. 152/2006;
      f) il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di VIA avvengono anche con le modalità definite agli articoli 29 decies e 29 undecies del d.lgs. 152/2006.
        2.  Nei casi di cui al comma 1 è comunque facoltà del proponente richiedere la separazione dei procedimenti.
      Gli allegati da presentare a corredo dell’Istanza di VIA, oltre ai modelli opportunamente compilati, sono definiti dall’art.12 della LR 3/12.
      Art. 12

      (Presentazione della domanda)

        1.  Ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, il proponente presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:
      a) progetto definitivo dell'opera o intervento, eventualmente comprensivo degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9 o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8, comma 9, lettera
      b) SIA e relativa sintesi non tecnica redatti secondo quanto previsto dall'articolo 11, che, nei casi di procedimenti integrati ai sensi dell'articolo 5, contengono anche quanto previsto nell'articolo 5 medesimo;
      c) copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa e dichiarazione della data di pubblicazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1;
      d) elenco dei Comuni interessati;
      e) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competentiin materia ambientale;
      f) dichiarazione del valore dell'opera;
      g) attestazione del pagamento delle spese istruttorie;
      h) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante che la documentazione prodotta è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3;
      i) dichiarazione sostitutiva del proponente attestante la sussistenza e la natura del titolo ad intervenire.

      Gli allegati da presentare a corredo dell’Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, oltre ai modelli opportunamente compilati, sono definiti dall’art.8 della LR 3/12.
      Art. 8

      (Verifica di assoggettabilità)

        1.  Ai fini della verifica di assoggettabilità il proponente presenta apposita istanza all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:
      a) progetto preliminare, anche in formato elettronico;
      b) studio preliminare ambientale, anche in formato elettronico;
      c) copia dell'avviso da pubblicare e dichiarazione della data di pubblicazione secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
      d) elenco dei Comuni interessati;
      e) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la suddetta documentazione è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3 del presente articolo;
      f) attestazione del pagamento delle spese istruttorie.

       

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