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Dott.Paolo Mirtitelefono: +39 071/6629253email: suap@leterredellamarcasenone.it
Termine conclusione procedimento 30 g conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenzo, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente con le medesime modalità dell'art 5-comma 4 - del D:P.R 160/2010, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
Qualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2 - comma 9 ter - della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente Dott.ssa Imelde Spaccialbelli.Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo info@leterredellamarcasenone.it firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.
Le istanze sono individuati dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.
Sono considerati “spettacoli viaggianti”, a norma dell’art. 2 della Legge 18/03/1968 n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento anche se in maniera stabile.
Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l’elenco ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività culturali, in base all’art. 4 della Legge n. 337/68 e successive modifiche ed integrazioni. Questo elenco, suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni, indica anche le particolarità tecnico-costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle medesime.
Ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 ”Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante” le attrazioni dovranno essere registrate e identificate con un apposito codice. L’obbligo riguarda sia le nuove attrazioni che quelle già esistenti. L’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.
La procedura di registrazione prevede l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che:
Le attrazioni nuove devono essere registrate prima del loro utilizzo. La registrazione può avvenire:
Le attrazioni esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo. La registrazione può avvenire:
In caso di mancata registrazione, l’attrazione non potrà essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.
Le attrazioni esistenti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, dalla Turchia o da un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il relativo codice identificativo prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale. La registrazione può avvenire:
L’interessato deve presentare domanda in carta legale al Comune, utilizzando l’apposita modulistica riportata in calce e allegando la specifica documentazione richiesta. Tutta la documentazione deve essere redatta da professionista abilitato o da organismo di certificazione abilitato.
In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e che, nel solo caso di dismissione, il gestore deve consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
In caso di subingresso, il nuovo gestore dell’attività (già esistente), oltre al cambio di titolarità della licenza, deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
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