AVVISO

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PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

La L.R. 3/2017, art. 8, prevede che gli esercenti che praticano il gioco o all’interno dei quali sono installati apparecchi da gioco
sono tenuti ad esporre in maniera visibile il materiale informativo,
che dovrà essere esposto anche su ogni apparecchio e congegno per il gioco

link per scaricare il materiale informativo: www.commercio.marche.it

 

 

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Il termine di adeguamento delle distanze degli apparecchi
per il gioco ubicati in un raggio di 500 mt, nei comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti, e di 300 mt in quelli inferiori ai 5.000 abitanti, dai cosiddetti “luoghi
sensibili”, è stato prorogato al 31 luglio 2023.

(comma 4 articolo 16 della L.R. n. 3/2017, come modificato dalla L.R. n. 34 del 2 dicembre 2021)

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