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STRUTTURE RICETTIVE – Identificazione delle persone (art 109 TULPS)

Prot_Arr 0011972 del 28-11-2024 – Documento IdentificazionedellepersoneospitatepressostrutturericettiveArt109TULPSL’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori delle strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate.

 

In particolare, i gestori delle strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all’arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del portale Servizio Alloggiati, accessibile al seguente link: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/, le generalità delle persone alloggiate.

Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate entro 6 ore dall’arrivo.

 

Si ricorda che gli obbligi di cui all’art. 109 Tulps si applicano anche a chi da in locazione immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni (cd. locazioni brevi) e a chi effettuta “home exchange“.

 

Con circolere  del 18 novembre 2024 il Ministero dell’Interno ha ribadito il principio generale di alloggiare esclusivamente persone munite di idoneo documento di identità e ha ribadito l’obbligo dei gestori di verificare l’identità degli ospiti, evitando procedure di “identificazione da remoto”.

 

La circolare del 18 novembre 2024 ricorda, inoltre, che “Chiunque dà alloggio o ospita uno stranieo o apolide o cede allo stesso la porprietà o il godimento di beni immobili è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza“.

 

Al seguente link potete consultare la nota della Prefettura di Ancona trasmessa a tutti i Comuni della Provincia: NOTA del 28/11/2024 (prot. 147472)

 

 

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