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Dott. Poalo Mirtitelefono: +39 071/6629253
email: suap@leterredellamarcasenone.it
La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 19 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivatà e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione, delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L. 241/90, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.
Qualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente.
Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo info@leterredellamarcasenone.it firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.
Chiunque esercita l’attività di commercio in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti morali e professionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
Le SCIA/COMUNICAZIONI sono individuate dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.
L’autorizzazione per la vendita al pubblico dei funghi epigei spontanei freschi é prevista dall’articolo 2 del DPR 376/95 e va rilasciata agli esercenti che dimostrino la propria capacità alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione la quale, con la disposizione contenuta nell’articolo 11 della LR 17/2001, prevede che le modalità di rilascio dell’autorizzazione siano stabilite da apposita disposizione della Giunta regionale.
In sostanza oltre alla abilitazione di tipo commerciale relativa al settore merceologico alimentare, o alla qualifica di produttore agricolo, servirà anche l’abilitazione alla vendita dei funghi, consistente nel riconoscimento della capacità di identificazione delle specie.
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